Scheda N. 10
CREDITI D IMPOSTA O CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
Per le piccole e medie imprese sono previste agevolazioni finanziarie (contributi in conto capitale o crediti dimposta) per investimenti di importo complessivo non inferiore a 120 milioni relativi allinnovazione tecnologica.
1] Quali sono i riferimenti normativi?
2] Chi è lente erogatore?
3] A chi si rivolge la legge?
4] Quali iniziative sono agevolabili?
5] Quali sono le spese ammissibili?
6] E quali sono, invece, le spese escluse? i beni consegnati ad imprese diverse dallimpresa richiedente, ovvero installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione o nella domanda di contributo; i costi sostenuti e gli investimenti fatturati, anche parzialmente, anteriormente al 25 ottobre 1991; i costi per corsi di formazione i cui contratti siano stati stipulati anteriormente al 25 ottobre 1991; gli investimenti non fatturati, fatta salva la predetta quota del 10 per cento; gli investimenti oggetto di autofatturazione; il materiale di consumo e gli accessori non indispensabili al funzionamento del sistema o delle apparecchiature; gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni.
7] Qual è la forma tecnica utilizzata?
8] Qual è la misura dellintervento
agevolativo? 37,5% dellinvestimento complessivo lordo per le piccole imprese; 30% dellinvestimento complessivo lordo per le medie imprese. Lagevolazione complessiva massima per ciascunimpresa non può superare 675 milioni.
9] Sono previsti vincoli particolari? Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici previsti dalla legge 317/91, da altre normative statali o regionali, ovvero con i benefici comunitari (questi ultimi ove non sia espressamente previsto il cumulo) .
10] Qual è la procedura per ottenere
lagevolazione? La dichiarazione per la concessione del credito dimposta può essere inviata esclusivamente per investimenti effettuati anteriormente alla data della dichiarazione stessa. Il Ministero dellIndustria, controllate le disponibilità finanziarie, ordina in appositi elenchi le dichiarazioni secondo la data del timbro postale di spedizione e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate e agli istituti scelti dalle imprese per il controllo delle dichiarazioni, lavvenuta concessione dellagevolazione. Limpresa interessata, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito dimposta, invia mediante lettera raccomandata A.R., copia della dichiarazione per la concessione del credito dimposta, della certificazione e della perizia giurata di cui sopra, nonchè la documentazione prevista dalla suddetta G.U.R.I., ad uno degli istituti convenzionati con il Ministero prescelti dallimpresa stessa per il controllo. Il credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dellIRPEF, dellIRPEG e dellILOR, fino alla concorrenza dellimposta dovuta per il periodo di imposta nel quale il credito è concesso; leventuale eccedenza comporta uno slittamento del residuo credito ai periodi dimposta successivi (fino al quarto periodo compreso) , ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dellIVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato. Per la richiesta del contributo in c/capitale le imprese devono inviare al Ministero dellindustria, mediante raccomandata A.R., una domanda redatta su apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante limporto dei costi sostenuti o da sostenere con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento. La domanda deve essere corredata di una certificazione e di una perizia, redatte nei termini previsti per il credito dimposta attestanti il possesso dei requisiti richiesti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di investimento ammissibili allagevolazione. Il contributo in c/capitale può essere concesso, oltre che per gli investimenti effettuati, anche nel caso di beni che, alla data della domanda, non siano stati ancora interamente consegnati e fatturati, o realizzati, e/o per i quali non siano stati ancora pagati importi, canoni o rate pari almeno al 30% del totale dei relativi costi. I contributi sono concessi secondo le medesime procedure previste per il credito dimposta. La concessione del contributo in conto capitale a fronte di investimenti effettuati determina la contestuale erogazione dellagevolazione da parte del Ministero dellIndustria, mediante emanazione del relativo ordinativo di pagamento e successivo accreditamento sul conto corrente bancario indicato dallimpresa beneficiaria. La concessione del contributo in conto capitale a fronte di investimenti totalmente o parzialmente da effettuare determina limpegno da parte del Ministero del relativo ammontare. In caso di investimenti già effettuati, limpresa interessata, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione e contestuale erogazione del contributo in c/capitale, invia mediante lettera raccomandata A.R., copia della domanda di concessione del contributo in c/capitale, della certificazione e della perizia giurata di cui sopra, nonché la prescritta documentazione ad uno degli istituti convenzionati con il Ministero prescelti dallimpresa stessa per il controllo. In caso di investimenti ancora totalmente o parzialmente da effettuare alla data della domanda di concessione, questi devono essere effettuati entro 360 giorni a decorrere dalla comunicazione di concessione del contributo. Qualora entro detto termine perentorio gli investimenti siano stati effettuati solo in parte, il contributo potrà essere erogato in relazione ai beni realmente consegnati o realizzati purché conformi alle tipologie prescritte. Ove gli investimenti siano effettuati entro detto termine perentorio, limpresa beneficiaria, ai fini dellerogazione del contributo, trasmette al Ministero dellIndustria una domanda di erogazione redatta su apposito modulo, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di una certificazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, di una perizia giurata asseverata sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali e dalla certificazione o autocertificazione "antimafia". Tali documenti devono essere trasmessi al Ministero entro 420 giorni a decorrere dalla data della comunicazione ministeriale di concessione, mediante raccomandata A.R. Il Ministero ricevuta detta documentazione, rende nota, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, lavvenuta erogazione del contributo con apposita comunicazione allimpresa beneficiaria. Limpresa a seguito della comunicazione ministeriale di erogazione del contributo in c/capitale, ed entro 45 giorni dalla ricezione della stessa invia mediante lettera raccomandata A.R., copia della domanda di concessione del contributo in c/capitale, della certificazione e della perizia giurata di cui sopra, nonché la prescritta documentazione ad uno degli istituti convenzionati con il Ministero prescelti dallimpresa stessa per il controllo. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono effettuati successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità previste per il credito dimposta. 11] Quali sono le sanzioni previste? La revoca è disposta anche qualora i beni oggetto di agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni stesse, il cui importo deve essere restituito. Se la revoca è disposta per azioni o fatti addebitabili allimpresa beneficiaria, questa deve versare il relativo importo maggiorato di un tasso dinteresse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dellordinativo di pagamento o alla data di concessione del credito dimposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione è determinata pari al tasso dinteresse legale. |
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