Scheda N. 10
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 

CREDITI D’ IMPOSTA O CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
PER INVESTIMENTI INNOVATIVI

 

 

Per le piccole e medie imprese sono previste agevolazioni finanziarie (contributi in conto capitale o crediti d’imposta) per investimenti di importo complessivo non inferiore a 120 milioni relativi all’innovazione tecnologica.

 

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
Legge 5/10/1991, n. 317, artt. 5, 6, 10, 11, 12
D.M. 3/3/1992, n. 247
D.M. Industria 1/6/1993
Legge 7/8/97, n. 266 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Ministero dell’Industria 

 

3] A chi si rivolge la legge?
Piccole e medie imprese industriali;
piccole e medie imprese di servizi operanti nei settori dei "servizi tecnici" di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati, costituite anche in forma cooperativa o societaria;
imprese artigiane di produzione, così come definite dalla legge 8/8/85 n.443;
È definita P.M.I. industriale l’impresa che:
ha un massimo di 250 dipendenti;
ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU oppure un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU;
fa capo per non più del 25% a una o più imprese che non rispondono ai requisiti suddetti, a meno che non siano società finanziarie pubbliche, società a capitale di rischio o investitori istituzionali, purché questi ultimi non esercitino il controllo della P.M.I.
È definita P.M.I. industriale commerciale e di servizi l’impresa che:
ha un massimo di 95 dipendenti;
ha un fatturato annuo non superiore a 7,5 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 3,75 milioni di ECU;
fa capo per non più del 25% a una o più imprese che non rispondono ai requisiti suddetti, a meno che non siano società finanziarie pubbliche, società a capitale di rischio o investitori istituzionali, purché questi ultimi non esercitino il controllo della P.M.I.
Previa riapertura dei termini di presentazione delle domande, anche se con gli stanziamenti attuali, le domande sicuramente soddisfatte sono solo quelle fino al 31/12/96. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Investimenti di importo complessivo non inferiore a 120 milioni riguardanti:
a] realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
b] realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c] realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d] realizzazione o acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a] , b] , e c];
e] acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l’utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a] , b] , c] , e d];
f] realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
g] realizzazione o acquisizione di sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell’inquinamento ambientale.
Gli investimenti possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell’art. 1523 c.c. o della legge 28/11/1965, n. 1329 (si veda la scheda n. 2 "legge Sabatini")
Le agevolazioni non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d] ed e] . Inoltre, le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40%, il 30%, il 15% e il 20% del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a] , b] e c] ;
gbis] la realizzazione o l’organizzazione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l’eleborazione di dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiere;
gter] la realizzazione o l’acquisizione di sistemi, macchinari e progammi, gestito da apparecchiature elettroniche, finalizzati all’adeguamento delle imprese e alle normative europee nazionali e regionali sulla sicurezza. 

 

5] Quali sono le spese ammissibili?
Il costo agevolabile degli investimenti è costituito dal valore complessivo di tutte le spese fatturate connesse all’acquisto o alla realizzazione dei beni, ivi comprese le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi, gli oneri accessori, il trasporto, l’imballaggio, il montaggio, il collaudo, gli accessori e le opere murarie (investimento complessivo lordo) . Nel caso di beni realizzati direttamente dall’impresa richiedente, nei suddetti casi potrà essere comprese un importo non superiore al 10% del totale delle spese sostenute per i materiali prelevati dal magazzino aziendale e per il personale utilizzato per la realizzazione dei sistemi, dei macchinari e delle apparecchiature oggetto della dichiarazione o della domanda di contributo.

 

6] E quali sono, invece, le spese escluse?
Sono esclusi dalle agevolazioni:
i beni consegnati ad imprese diverse dall’impresa richiedente, ovvero installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione o nella domanda di contributo;
i costi sostenuti e gli investimenti fatturati, anche parzialmente, anteriormente al 25 ottobre 1991;
i costi per corsi di formazione i cui contratti siano stati stipulati anteriormente al 25 ottobre 1991;
gli investimenti non fatturati, fatta salva la predetta quota del 10 per cento;
gli investimenti oggetto di autofatturazione;
il materiale di consumo e gli accessori non indispensabili al funzionamento del sistema o delle apparecchiature;
gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni.

 

7] Qual è la forma tecnica utilizzata?
Credito d’imposta oppure contributi in c/capitale

 

8] Qual è la misura dell’intervento agevolativo?
Nelle imprese ubicate nelle regioni dell’obiettivo 1 la misura dell’agevolazione è pari a:
37,5% dell’investimento complessivo lordo per le piccole imprese;
30% dell’investimento complessivo lordo per le medie imprese.
L’agevolazione complessiva massima per ciascun’impresa non può superare 675 milioni.

 

9] Sono previsti vincoli particolari?

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici previsti dalla legge 317/91, da altre normative statali o regionali, ovvero con i benefici comunitari (questi ultimi ove non sia espressamente previsto il cumulo) .

 

10] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
Ai fini della concessione del credito d’imposta le imprese inviano al Ministero dell’Industria, mediante lettera raccomandata A.R., una dichiarazione redatta su apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento. Alla dichiarazione deve essere allegata una certificazione, redatta secondo lo schema di cui di cui alla G.U.R.I. n. 75 del 30.03.1992, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali- attestante l’effettività della realizzazione o dell’acquisto di beni di nuova costruzione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie di investimento previste. La predetta certificazione deve essere corredata di una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali redatta in conformità allo schema di cui alla G.U.R.I. n. 75 del 30.03.1992 e dalla certificazione o autocertificazione "antimafia".
La dichiarazione per la concessione del credito d’imposta può essere inviata esclusivamente per investimenti effettuati anteriormente alla data della dichiarazione stessa.
Il Ministero dell’Industria, controllate le disponibilità finanziarie, ordina in appositi elenchi le dichiarazioni secondo la data del timbro postale di spedizione e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate e agli istituti scelti dalle imprese per il controllo delle dichiarazioni, l’avvenuta concessione dell’agevolazione.
L’impresa interessata, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito d’imposta, invia mediante lettera raccomandata A.R., copia della dichiarazione per la concessione del credito d’imposta, della certificazione e della perizia giurata di cui sopra, nonchè la documentazione prevista dalla suddetta G.U.R.I., ad uno degli istituti convenzionati con il Ministero prescelti dall’impresa stessa per il controllo.
Il credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’ILOR, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per il periodo di imposta nel quale il credito è concesso; l’eventuale eccedenza comporta uno slittamento del residuo credito ai periodi d’imposta successivi (fino al quarto periodo compreso) , ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell’IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.
Per la richiesta del contributo in c/capitale le imprese devono inviare al Ministero dell’industria, mediante raccomandata A.R., una domanda redatta su apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’importo dei costi sostenuti o da sostenere con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento. La domanda deve essere corredata di una certificazione e di una perizia, redatte nei termini previsti per il credito d’imposta attestanti il possesso dei requisiti richiesti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di investimento ammissibili all’agevolazione.
Il contributo in c/capitale può essere concesso, oltre che per gli investimenti effettuati, anche nel caso di beni che, alla data della domanda, non siano stati ancora interamente consegnati e fatturati, o realizzati, e/o per i quali non siano stati ancora pagati importi, canoni o rate pari almeno al 30% del totale dei relativi costi.
I contributi sono concessi secondo le medesime procedure previste per il credito d’imposta.
La concessione del contributo in conto capitale a fronte di investimenti effettuati determina la contestuale erogazione dell’agevolazione da parte del Ministero dell’Industria, mediante emanazione del relativo ordinativo di pagamento e successivo accreditamento sul conto corrente bancario indicato dall’impresa beneficiaria.
La concessione del contributo in conto capitale a fronte di investimenti totalmente o parzialmente da effettuare determina l’impegno da parte del Ministero del relativo ammontare.
In caso di investimenti già effettuati, l’impresa interessata, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione e contestuale erogazione del contributo in c/capitale, invia mediante lettera raccomandata A.R., copia della domanda di concessione del contributo in c/capitale, della certificazione e della perizia giurata di cui sopra, nonché la prescritta documentazione ad uno degli istituti convenzionati con il Ministero prescelti dall’impresa stessa per il controllo.
In caso di investimenti ancora totalmente o parzialmente da effettuare alla data della domanda di concessione, questi devono essere effettuati entro 360 giorni a decorrere dalla comunicazione di concessione del contributo. Qualora entro detto termine perentorio gli investimenti siano stati effettuati solo in parte, il contributo potrà essere erogato in relazione ai beni realmente consegnati o realizzati purché conformi alle tipologie prescritte.
Ove gli investimenti siano effettuati entro detto termine perentorio, l’impresa beneficiaria, ai fini dell’erogazione del contributo, trasmette al Ministero dell’Industria una domanda di erogazione redatta su apposito modulo, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di una certificazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, di una perizia giurata asseverata sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali e dalla certificazione o autocertificazione "antimafia".
Tali documenti devono essere trasmessi al Ministero entro 420 giorni a decorrere dalla data della comunicazione ministeriale di concessione, mediante raccomandata A.R. Il Ministero ricevuta detta documentazione, rende nota, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l’avvenuta erogazione del contributo con apposita comunicazione all’impresa beneficiaria.
L’impresa a seguito della comunicazione ministeriale di erogazione del contributo in c/capitale, ed entro 45 giorni dalla ricezione della stessa invia mediante lettera raccomandata A.R., copia della domanda di concessione del contributo in c/capitale, della certificazione e della perizia giurata di cui sopra, nonché la prescritta documentazione ad uno degli istituti convenzionati con il Ministero prescelti dall’impresa stessa per il controllo.
I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono effettuati successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità previste per il credito d’imposta. 

11] Quali sono le sanzioni previste?
In caso di insussistenza di qualsiasi delle condizioni richieste, il Ministero dell’Industria provvede alla revoca delle agevolazioni: in tal caso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l’importo dei crediti d’imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti. L’impresa deve inoltre versare l’importo di tali agevolazioni, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento o alla data di concessione del credito d’imposta.
La revoca è disposta anche qualora i beni oggetto di agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni stesse, il cui importo deve essere restituito. Se la revoca è disposta per azioni o fatti addebitabili all’impresa beneficiaria, questa deve versare il relativo importo maggiorato di un tasso d’interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento o alla data di concessione del credito d’imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione è determinata pari al tasso d’interesse legale. 

 

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