Scheda N. 4
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 

FONDO DI GARANZIA PER OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
DI PASSIVITÀ A BREVE VERSO BANCHE 

 

 

Il Fondo di garanzia si propone come strumento per promuovere la razionalizzazione degli equilibri finanziari delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. A tal fine il Fondo favorisce un corretto accesso al credito e facilita le relazioni tra banche e P.M.I. L’intervento evidenziato nella presente scheda riguarda operazioni di consolidamento di passività a breve verso banche e si concretizza nella prestazione di garanzie e anche nella concessione di contributi agli interessi.

 

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
D.L. 41/1995 art. 9 com. 3 convertito dalla Legge 22/3/1995, n. 85
D.L. 244/1995 art. 2 convertito dalla Legge 8/8/1995, n. 341
Delibere CIPE 10/5/95 e 21/3/97 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Gestore del Fondo di garanzia: Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. 

 

3] A chi si rivolge la legge?
Piccole e medie imprese appartenenti ai settori dell’industria, del commercio, del turismo, dei servizi, dell’agricoltura, dell’artigianato aventi sede legale - o amministrativa se diversa da quella legale - nelle zone dell’obiettivo 1 e rispondente ai parametri di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della domanda alla banca.
Se l’impresa ha più stabilimenti in località diverse, le agevolazioni possono riguardare solo le attività svolte negli stabilimenti ubicati nei territori di cui all’obiettivo 1, purché i dati economici e patrimoniali dei medesimi formino oggetto di contabilità separata. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Finanziamenti posti in essere dalle Banche per il consolidamento dell’indebitamento a breve termine delle imprese nei confronti del sistema bancario.  

 

5] Quali sono i settori ammessi alle agevolazioni finanziarie?
Industria, commercio, turismo, servizi, agricoltura e artigianato. 

 

6] E quali sono, invece, i settori esclusi?
Il settore finanziario e quello assicurativo. 

 

7] Qual è la forma tecnica utilizzata?
Sono previsti due tipi d’intervento del Fondo:
garanzia a favore delle Banche che hanno concesso i consolidamenti;
contributo agli interessi a favore delle imprese che hanno ottenuto i consolidamenti.
Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di mutuo cui fa seguito un atto di erogazione. 

 

8] Qual è la misura dell’intervento agevolativo?
Le operazioni devono essere di importo contenuto entro il minore dei seguenti tre limiti:
1] indebitamento a breve esistente nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda;
2] indebitamento a breve esistente nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda;
3] importo ottenuto moltiplicando per 10 il potenziale flusso finanziario generato dalla gestione.
Qualora l’importo evidenziato al punto 3 risulti inferiore all’indebitamento di cui ai punti 1 e 2, un incremento di capitale consente di consolidare un importo superiore a quello indicato al suddetto punto 3 sino ad un ammontare massimo pari al minore valore tra "1" e "2". Al fine di ottenere il consolidamento per il valore massimo (il minore tra "1" e "2") l’impresa dovrà, quindi, deliberare un aumento di capitale in contanti per un importo pari alla metà della differenza tra il minor indebitamento alle suddette date ed il valore del flusso finanziario prodotto dal conto economico moltiplicato per 10 (punto 3) .
In questo caso l’intervento del Fondo resta condizionato all’avvenuto versamento del capitale.
Il potenziale flusso finanziario generato dalla gestione si calcola sottraendo dal margine operativo lordo - valore della produzione meno costi della produzione (questi ultimi al netto di ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti) - gli oneri finanziari, al netto dei proventi finanziari, ridotti del presunto effetto derivante dal consolidamento agevolato. Tale effetto va calcolato applicando all’importo del consolidamento un’aliquota presunta di risparmio indotto. L’aliquota presunta viene calcolata in base alla differenza tra il costo potenziale del prestito in assenza delle agevolazioni e quello effettivo pagato dall’impresa per il finanziamento agevolato di consolidamento che è convenzionalmente determinata in 4,5 punti percentuali. 

 

9] Che tasso d’interesse viene applicato?
Il fondo può concedere all’impresa che ha ottenuto dalla Banca il finanziamento per il consolidamento delle passività un contributo agli interessi che abbatte di 4,5 punti il tasso annuale al quale è conclusa l’operazione di consolidamento.
La misura del contributo agli interessi non può comunque eccedere il 40% del tasso di riferimento del credito industriale vigente al momento della stipula del contratto di mutuo.
L’ammontare del contributo semestrale agli interessi sarà pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso indicato in contratto di mutuo e la rata calcolata al tasso ridotto in funzione della misura del contributo e sarà erogato all’impresa beneficiaria per il tramite della Banca che ha concesso il finanziamento. 

 

10] È necessario prestare garanzie?
Il Fondo può concedere alla Banca che ha erogato il finanziamento di consolidamento delle passività dell’impresa una garanzia nella misura massima del 60% del capitale prestato per lo specifico scopo. Se all’origine l’operazione di consolidamento è stata perfezionata ad un tasso complessivo superiore a quello di riferimento del credito industriale vigente all’epoca, allora la quota percentuale garantita dal Fondo viene ridotta in misura pari a dieci volte la differenza fra i due tassi.
La garanzia del fondo copre il 60% del credito della stessa banca al momento dell’insolvenza dell’impresa. Tale garanzia è cumulabile con altre forme di garanzia private e con sortili ed è attivabile dopo l’avvio da parte della banca delle procedure di recupero del credito nei confronti del debitore. È previsto un obbligo giuridico per la banca di curare tali procedure anche nell’interesse del Fondo.
La garanzia non è attivabile in caso di insolvenza del debitore verificatesi nei 18 mesi successivi all’erogazione del finanziamento. 

 

11] Quanto può durare al massimo il finanziamento?
Le operazioni devono avere una durata di 6 anni dalla data di erogazione, ivi compreso un periodo di preammortamento di un anno, oltre ad un ulteriore periodo di preammortamento cosiddetto "tecnico", costituito dalla frazione di mese immediatamente successiva alla data di erogazione sul quale non viene peraltro riconosciuto dal Fondo il contributo agli interessi.
Le rate devono avere periodicità semestrale con scadenza fissa l’ultimo giorno del mese e con rimborso capitale in dieci rate determinate in base ad un piano di ammortamento di tipo francese, per i mutui a tasso fisso, ed in dieci rate crescenti e percentualmente predeterminate come in indicati nell’allegato 3, per i mutui a tasso variabile. 

 

12] Sono previsti vincoli particolari?
Possono accedere agli interventi del Fondo solo le imprese che abbiano adeguate potenzialità reddituali ed idonee prospettive di riequilibrio finanziario, da accertare a cura della Banca finanziatrice. L’agevolazione è possibile solo se il valore dell’indice di struttura, inteso come rapporto tra fonti permanenti (mezzi propri + indebitamento a medio/lungo termine) ed attività immobilizzate materiali ed immateriali nette, risulta, dopo l’operazione di consolidamento, non inferiore a 0,75 per il settore industria, e 0,60 per il settore commercio e turistico alberghiero, tenuto anche conto dell’eventuale aumento di capitale3 È possibile cumulare l’intervento del Fondo per operazioni di consolidamento con quello per operazioni di acquisizione di partecipazione di cui alla scheda 6. Non è possibile cumularlo, invece, con analoghe provvidenze previste da leggi statali o regionali. 

 

13] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
La richiesta d’intervento, redatta in conformità al facsimile allegato 1 e sottoscritta dall’impresa e dalla Banca consolidante, deve essere trasmessa da quest’ultima all’Istituto Bancario San Paolo, gestore del Fondo di garanzia, entro il 31 dicembre 1999 (ovvero entro il 31/12/1996 per le imprese operanti in Abruzzo) e comunque entro 3 mesi dalla data di delibera da parte della Banca dell’operazione di consolidamento, allegando i documenti di cui all’allegato 1/b.
Il Fondo procederà all’istruttoria delle richieste di intervento ed alla delibera di concessione della garanzia e/o del contributo agli interessi in base alle modalità previste dalla delibera CIPE del 21/3/97 e più precisamente:
la presentazione delle richieste di intervento al Fondo potrà avvenire a decorrere dal 1° marzo 1996;
le richieste che il Fondo prenderà inizialmente in esame saranno quelle pervenute entro le ore 17 del 31 maggio 1996;
in seguito le richieste che il Fondo prenderà di volta in volta in esame saranno quelle che perverranno in successivi scaglioni trimestrali;
il Fondo assegnerà a ciascuna richiesta pervenuta un numero di protocollo progressivo e ne dà, entro 45 giorni, comunicazione scritta ai richiedenti per il tramite del soggetto che ha inoltrato la richiesta stessa;
il Fondo comunicherà quindi, entro il temine del successivo scaglione trimestrale, la delibera di concessione (ovvero il diniego di concessione) ai richiedenti per il tramite del soggetto che ha inoltrato la domanda d’intervento;
ove si rendesse necessario fornire documenti e/o elementi per il completamento della pratica e/o dell’istruttoria, siccome richiesto dal Fondo, la domanda d’intervento verrà inclusa nello scaglione trimestrale in cui perverrà la documentazione a completamento;

L’emissione del provvedimento di concessione resta comunque subordinata:
1] al versamento "una tantum" al Fondo stesso, da parte della Banca consolidante, di una somma pari al 2% dell’importo originario del finanziamento di consolidamento, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di concessione. Tale onere non potrà essere addebitato a parte dalla Banca all’impresa beneficiaria.
2] alla dimostrazione dell’assenza di azioni esecutive già avviate, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’imprenditore o dal legale rappresentante dell’impresa finanziata, nonché, per le società, mediante certificato della Cancelleria del Tribunale competente attestante che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in liquidazione, né essendo sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale e, per le persone fisiche, mediante certificato di capacità civile del casellario giudiziale e certificato fallimentare;
3] alla dimostrazione del versamento dell’eventuale aumento di capitale;
4] alla dimostrazione - mediante apposita dichiarazione della Banca consolidante - che il finanziamento di consolidamento è stato erogato e che le relative somme sono state effettivamente destinate all’estinzione delle passività a breve specificate con la richiesta d’intervento ovvero, nel caso in cui le stesse risultassero, in tutto od in parte, estinte alla data di erogazione, che le somme stesse sono state correlativamente lasciate nella libera disponibilità dell’impresa. Tale dichiarazione dovrà pervenire al Fondo entro il termine massimo di tre mesi dalla data di delibera di concessione del Fondo stesso, pena la mancata emissione del provvedimento;
5] alla produzione della documentazione relativa agli accertamenti antimafia, in conformità a quanto precisato nell’allegato 4.

Il pagamento dei contributi agli interessi in relazione alle operazioni di consolidamento, al netto di oneri/ritenute di legge, verrà effettuato dal Fondo a favore dei beneficiari per il tramite delle Banche consolidanti a seguito di specifiche richieste di liquidazione inoltrate dalle Banche stesse almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza rata.
Dette richieste -predisposte come da fac-simile allegato 5 la prima e come da fac-simile allegato 6 le successive, che potranno riguardare anche più finanziamenti con la stessa scadenza rate- nell’indicare l’importo dei contributi di pertinenza della specifica rata, dovranno precisare:
che i piani di ammortamento inizialmente stabiliti e a cui i contributi stessi si riferiscono non hanno variazioni;
che le imprese finanziate sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione né essendo state sottoposte ad alcuna procedura concorsuale;
che dette imprese continuano a svolgere la loro attività;
che esse risultano adempienti nel pagamento delle rate.
Unitamente alla prima richiesta di liquidazione del contributo dovrà essere inoltrata al Fondo anche copia dell’atto di erogazione del finanziamento con allegato relativo piano di ammortamento.
Il pagamento del contributo avverrà con valuta del giorno di scadenza della rata di pertinenza. La banca consolidante che incassa il contributo dovrà riconoscere il contributo al beneficiario con la stessa valuta d’incasso, solamente ad avvenuto accertamento del pagamento della rata cui fa riferimento il contributo medesimo.  

 

14] Quali sono le sanzioni previste?
L’erogazione del contributo agli interessi termina in caso di estinzione anticipata dell’operazione o di cessazione definitiva dell’attività o di fallimento o concordato preventivo mediante "cessio bonorum" dell’impresa finanziata, a partire rispettivamente dalla data di estinzione, di cessazione, di dichiarazione del fallimento o di omologazione del concordato.
In caso di mancate dichiarazioni o dichiarazioni mendaci dei soggetti richiedenti si verifica la decadenza dei provvedimenti e degli interventi del Fondo, con la conseguenza che le somme eventualmente corrisposte sulla base di tali dichiarazioni vanno immediatamente restituite al Fondo stesso rivalutate in conformità a quanto comunicato con l’atto di revoca.

 

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