Scheda N. 10
UNIONE EUROPEA

 

 

 

FINANZIAMENTI F.E.I.
(FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI):
TASSO AGEVOLATO PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI
VOLTI ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO

 

In questa scheda vengono descritti alcuni interventi peculiari della B.E.I., che si avvalgono dell’utilizzo di un fondo specifico creato per stimolare gli investimenti volti ad aumentare la base occupazionale.
Tali interventi si concretizzano essenzialmente in abbattimenti del tasso proposto dalle banche convenzionate, posti in essere dopo almeno sei mesi dall’avvenuta creazione di nuovi posti di lavoro.

 

 

1) Chi è l’ente erogatore?
La Banca Europea Investimenti, tramite gli Istituti di credito convenzionati. 

 

2) A chi si rivolge l’iniziativa?
A piccole e medie imprese industriali, artigianali, cooperative, agricole, commerciali (all’ingrosso) selezionate conformemente ai criteri della BEI e cioè:
con numero di dipendenti complessivo non superiore alle 500 unità;
con un valore degli immobilizzi netti iscritti in bilancio non superiore a 75 milioni di ECU (circa 130 miliardi di lire);
non sono partecipate per oltre 1/3 da altre imprese o gruppi che eccedano gli stessi limiti. 

 

3) Quali iniziative sono finanziabili?
Sono finanziabili i progetti di investimenti produttivi finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Sono esclusi gli investimenti nel commercio al dettaglio. 

 

4) Quali sono le spese ammissibili?
In relazione alle iniziative di creazione di nuovi posti di lavoro, sono ammessi gli investimenti produttivi in capitale fisso (esclusi quindi quelli nel commercio al dettaglio), purché si tratti di nuove opere appartenenti ad un unico programma di investimenti e le spese siano state sostenute entro i due anni solari antecedenti la delibera di finanziamento.
Sono comunque esclusi l’acquisto di azioni o quote di società ed il riacquisto di impianti già oggetto di precedenti finanziamenti comunitari.  

 

5) Quali sono i tempi di erogazione?
Circa i tempi di erogazione, le agevolazioni sugli interessi cominciano dopo almeno sei mesi dall’effettiva messa in atto di nuove assunzioni. 

 

6) Qual è la misura massima degli interventi?
È previsto un importo massimo pari al 75% del costo del progetto, con un limite di 30 mila ECU per ogni nuovo posto di lavoro creato.
Per imprese con un numero di addetti compreso fra 250 e 500, il limite è di 30 posti di lavoro. Se viene superato l’importo massimo di 30 mila ECU, la somma eccedente non può godere del tasso d’interesse agevolato (abbattimento del 2% annuo).
Questo tipo di agevolazioni è compatibile con altri aiuti nazionali o regionali, ma non può essere utilizzato per investimenti che già beneficiano di altri finanziamenti a tasso agevolato della B.E.I. o della Comunità Europea Carbone e Acciaio (CECA). 

 

7) Che tasso d’interesse viene applicato?
Il tasso agevolato sui finanziamenti F.E.I. si quantifica in un abbattimento del 2% annuo sul tasso proposto dall’Istituto di credito convenzionato. 

 

8) Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
Le domande devono essere presentate agli Istituti di credito convenzionati entro il 31 luglio di ogni anno, ed in esse dovrà essere specificato il numero di nuovi posti di lavoro che saranno creati entro il 31 dicembre dell’anno successivo. 

 

9) Quanto possono durare al massimo i finanziamenti?
8-10 anni, di cui tre di preammortamento per i progetti BEI mezzogiorno.
8-10 anni di cui due di preammortamento per i progetti BEI P.M.I..
6 anni di cui due di preammortamento per i progetti di locazione finanziaria.

 

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